25 settembre 2020 TAR. Legittima l’esclusione della ditta che, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, non fornisca i chiarimenti e/o giustificazioni richiesti sul costo della manodopera, perché i quesiti non risultano essergli chiari. Infatti, i giustificativi così resi sono in contrasto non solo con l’art. 97, d.lgs. n. 50/2016 «ma anche con il principio secondo cui gli operatori economici che concorrono alle gare pubbliche sono “operatori qualificati”, che, operando nel mercato pubblico, ne debbono conoscere le regole; essi non possono dunque addurre, quale esimente della “non risposta” ad una richiesta della P.A., la “non comprensione” della stessa: gli operatori economici che concorrono a procedure concorsuali pubbliche sanno perfettamente che le informazioni che può richiedere la Stazione appaltante in fase di verifica di anomalia afferiscono agli elementi economici dell’offerta, id est alla sostenibilità dell’offerta in relazione al rapporto costi/ricavi della stessa».