30 luglio 2020 TAR. In conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione, ex art. 83 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle procedure indette in via telematica «la presentazione di un’offerta tecnica (digitale) con un numero di fogli superiore a quello massimo previsto dalla lex specialis non può assurgere a motivo di mancata valutazione dell’offerta stessa». Il Tar Puglia, infatti, ammette come il «principio di tassatività delle cause di esclusione dalle gare di appalto ex art. 83, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 vieti di estromettere l’offerta tecnica a causa del superamento dei limiti dimensionali, non rientrando tale violazione nel novero dei casi previsti dalla normativa di settore».