27 luglio 2020 CDS. Il diritto di accesso agli atti di gara non può essere accordato incondizionatamente «a fronte della deduzione di esigenze di difesa», dovendosi sempre procedere al «bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali e commerciali ed il diritto all’esercizio del c.d. “accesso difensivo”». Invero «l’interesse all’accesso ai documenti oggetto dell’istanza non può essere considerato “in astratto” né può prescindere dalla dimostrazione della specifica e concreta indispensabilità a fini di giustizia: in difetto della quale non rileva l’asserita tardività delle opposizioni all’accesso da parte delle offerenti».