20 luglio 2020 CDS. Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4252 del 02/07/2020, ha chiarito che l’applicazione generalizzata del principio di rotazione trova «un limite di carattere generale nel solo caso di selezione mediante procedura aperta, che cioè non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti» ed uno riferito al caso concreto «laddove la restrizione del mercato da esso derivante sia incompatibile con la sua peculiare conformazione, contraddistinta dal numero eccessivamente ristretto di operatori economici, e di ciò l’amministrazione dia adeguata motivazione». Nel caso di specie, la V Sezione, richiamando le precedenti pronunce (Cons. Stato, V, 27 aprile 2020, n. 2655), ha accolto l’impugnativa proposta asserendo che, a fronte dell’impossibilità di ampliare il ventaglio degli partecipanti alla procedura, la disapplicazione del principio doveva essere motivata esplicitamente dalla PA. In particolare, l’ente avrebbe dovuto indicare nel dettaglio «le ragioni per cui il principio di rotazione non poteva nel caso di specie essere osservato, a causa della ristrettezza ab origine degli operatori economici del settore, in linea con l’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato». Nella stessa pronuncia, infine, il Collegio ha chiarito che in caso di contraddizioni dispositive presenti nella lex specialis, deve preferirsi l’interpretazione che favorisce la massima partecipazione degli operatori economici alla gara. Nel caso di specie, laddove la lettera d’invito vieti il ricorso all’istituto del subappalto e al contrario una clausola introdotta nel capitolato speciale d’appalto lo consenta, in applicazione del principio del favor partecipationis «la partecipazione alla gara del concorrente deve ritenersi consentita anche in presenza di una dichiarazione di subappalto vietata, se il medesimo sia in proprio qualificato per l’esecuzione del servizio».