15 giugno 2020 TARS. Per costante giurisprudenza, l’aggiudicazione provvisoria non dà ancora origine ad un affidamento positivamente tutelabile in sede giudiziaria e neppure impone la comunicazione di avvio del procedimento in autotutela, trattandosi di mero atto endoprocedimentale interno alla procedura di scelta del contraente, per sua natura inidoneo, al contrario dell’aggiudicazione definitiva, ad attribuire in modo stabile il bene della vita ed ad ingenerare il connesso legittimo affidamento. E’ stato anche rilevato che “…alle pubbliche amministrazioni che si determinino alla attivazione di procedure preordinate alla stipula di contratti, attraverso la selezione concorrenziale e comparativa della miglior controparte, va riconosciuto – prima della conclusione del relativo procedimento – ampio e generale potere (nella prospettiva del costante adeguamento al vincolo finalistico delle loro condotte) di ripensare la scelte operate in ordine alle modalità di selezione delle controparti negoziali, con l’unico limite del rispetto delle regole qualificate di buona fede e dell’affidamento dei concorrenti, suscettibile di essere, se del caso, salvaguardato…” . Rientra, pertanto, nel potere discrezionale della stazione appaltante disporre la revoca degli atti di gara, laddove sussistano in concreto motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara; e tale attività non è qualificabile come attività di secondo grado.