07 novembre 2019 TAR. A seguito delle modifiche apportate dalla L. 14.6.2019 n. 55, all’art. 36 c 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, pur potendo le stazioni appaltanti affidare i servizi sotto soglia “mediante affidamento diretto”, anziché a seguito di “procedura negoziata”, come avveniva in precedenza, ciò deve, tuttavia, avere luogo “previa valutazione” dei preventivi ivi richiamati. Pur nell’ambito di una tendenziale semplificazione delle procedure di affidamento sotto soglia, il legislatore ha sostanzialmente richiesto che le stesse siano incentrate su di una valutazione comparativa, sebbene da esperirsi con celerità, e con il minimo aggravio procedimentale.