13 Settembre 2019 TAR. Il giudice amministrativo, anche nel regime del d.lgs. n. 50 del 2016, può sindacare le valutazioni dell’amministrazione esclusivamente sotto il profilo della logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, ma non può, invece, procedere ad una nuova ed autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci. Tale sindacato rimane dunque limitato ai soli casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti, oppure valutazioni abnormi .