22 Luglio 2019 CDS. In base all’art.105 del dlgs 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto: le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”. Quindi, la disponibilità di una “sede operativa” avente le caratteristiche geografiche indicate dalla lex specialis, si presta astrattamente ad essere garantita mediante un “contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto.