21 Giugno 2019 TAR. Nelle gare pubbliche, il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal Giudice Amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, peraltro, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci.