22 Maggio 2019 TAR. L’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che: le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica. Perciò la parte ricorrente non può invocare l’esclusione del r.t.i. a causa di carenze riscontrate nel DGUE prodotto dalla mandante del raggruppamento aggiudicatario, in relazione alla omessa compilazione per tutti gli amministratori in carica, alla carenza di informazioni riferite alle “capacità tecniche e professionali” (classi e categorie dei lavori) e delle ragioni per cui l’impresa non è in possesso di certificati relativi a sistemi di garanzia della qualità e del rispetto delle norme di gestione ambientale. In senso contrario, tali carenze non avrebbero potuto condurre alla estromissione dalla procedura concorsuale, trattandosi di profili certamente emendabili mediante soccorso istruttorio.