07 Maggio 2019 TAR. L’art. 51 del d.lgs. 50/2016 prevede la suddivisione in lotti funzionali e prestazionali al fine di favorire l’accesso al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese e prevede, pertanto, “un espresso divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni” del codice dei contratti pubblici. Alla luce di tale quadro normativo e dei principi generali del Codice dei contratti pubblici alle stazioni appaltanti è vietato suddividere le gare in lotti distinti laddove ciò non sia giustificato dalla diversità dei servizi o delle forniture oggetto dei vari sub-lotti e/o dalla esigenza di favorire la partecipazione delle piccole medie imprese. Dunque, la scelta di suddividere la gara in lotti deve rispondere a finalità di eminente interesse pubblico.