15 Aprile 2019 CDS. Non vi è alcun obbligo di inserire il professionista nel raggruppamento temporaneo di professionisti, ma è necessario, e sufficiente, che l’offerta indichi analiticamente i singoli professionisti designati, le relative specifiche attività e le connesse necessarie qualificazioni professionali.
Il nuovo codice, sulla scia delle previgenti disposizioni di cui al d.lgs. n.163/2010, quindi ammette la possibilità alternativa dell’offerente di avvalersi di “liberi professionisti singoli o associati” ovvero di inserirli nel raggruppamento temporaneo.