05 Marzo 2019 TAR. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando ha sicuramente una portata acceleratoria e compressiva del principio di concorrenza, per cui la disciplina deve essere intesa come di stretta interpretazione. Il presupposto della situazione di urgenza derivante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, tale da determinare l’inesistenza di un’alternativa rispetto all’affidamento diretto, deve essere interpretato come assoluta impossibilità di rispettare i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione. Va, altresì, evidenziato come il carattere di urgenza nella sistematica del Codice sia stato disciplinato secondo un ordine di graduazione che ne impone la soddisfazione pur sempre con il prioritario ricorso alle procedure ordinarie, sebbene in regime accelerato, e solo in via successiva consentendo il ricorso all’istituto eccezionale di cui all’art. 63, secondo comma, lettera c). Il ricorso alla procedura negoziata è, infine, caratterizzato – ai sensi del sesto comma dell’art. 63 – dall’onere per la stazione appaltante di consultare altri operatori economici, nonché di procedere alla previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.