27 Febbraio 2019 CDS. L’art. 81, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, in linea generale, come rileva la giurisprudenza, è una disposizione che, in aggiunta agli ordinari poteri di autotutela, consente alla stazione appaltante di non aggiudicare l’appalto qualora ritenga che le offerte non siano convenienti o idonee. In tale ipotesi la mancata aggiudicazione del contratto non deriva da vizi inficianti gli atti di gara predisposti né da una rivalutazione dell’interesse pubblico, ma da una negativa valutazione delle offerte che, pur rispondendo formalmente ai requisiti della lex specialis di gara, non appaiono idonee a soddisfare gli obiettivi di gara.