09 Ottobre 2018 – TAR. Nelle gare di appalto in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa «la valutazione dell’offerta tecnica compete alla commissione di gara e il responsabile unico del procedimento, qualora ravvisasse un errore sui requisiti tecnici di ammissione dell’offerta, non può adottare provvedimenti autonomi senza un nuovo coinvolgimento dell’organo competente».