25 Settembre 2018 -TAR. Nelle gare di appalto «la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che, il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l’integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall’atto originario».
Consulta qui il TAR Lazio, sentenza n. 9212/2018