06 Settembre 2018 – ANAC. Con delibera n.711 del 24 luglio 2018, l’Anac si è espressa sulla legittimità dell’esclusione dalla gara per violazione del divieto di commistione tra l’offerta tecnica e l’offerta economica; più specificamente, secondo l’Autorità occorre valutare in che misura la presenza di una componente temporale nell’offerta tecnica determini quel difetto di separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica che configura una violazione dei principi inderogabili alla base delle procedure di selezione del contraente. Richiama, quindi, il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione di gara è tenuta a valutare, per primi, i profili tecnici delle offerte, soggetti come tali a valutazioni discrezionali e, solo successivamente, i profili (quali quello del tempo contemplato nella fattispecie) soggetti ad un automatismo di valutazione.
L’applicazione del divieto di commistione deve altresì essere effettuata in concreto e non in astratto, con riguardo alla concludenza degli elementi economici esposti o desumibili dall’offerta tecnica, che devono essere tali da consentire di ricostruire in via anticipata l’offerta economica nella sua interezza ovvero, quanto meno, in aspetti economicamente significativi, idonei a consentire potenzialmente alla commissione di gara di apprezzare “prima del tempo” la consistenza e la convenienza di tale offerta.
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