05 Settembre 2018 – CDS. Anche in vigenza del D. Lgs. 50/2016, per le procedure da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, il c.d. taglio delle ali per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, va effettuato secondo il criterio del c.d. blocco unitario. Tale criterio, anche detto relativo, impone di considerare, ai fini della determinazione matematica della soglia di anomalia, le offerte con identico ribasso quali offerta unica, vuoi che si collochino al margine delle ali, vuoi che si collochino all’interno delle stesse. Ad esso si contrappone il c.d. criterio assoluto che impone la distinta considerazione delle singole offerte, anche se caratterizzate dal medesimo ribasso. Il criterio relativo consente di prevenire eventuali manipolazioni delle gare mediante condotte collusive in sede di formulazione delle percentuali di ribasso.
Consulta qui il CdS Sez. V, sentenza n. 4821/2018