30 Luglio 2018 – ANAC. Anac ha fornito indicazioni sul tema del sopralluogo obbligatorio nella fase della manifestazione di interesse nelle procedure negoziate. In particolare «la scelta di prevedere il sopralluogo obbligatorio preliminare, ossia in un momento antecedente alla fase di gara (e quindi alla formulazione delle offerte) non sia legittima, in quanto:
- fuoriesce dal perimetro applicativo della disposizione del predetto articolo 79, comma 2, che collega il sopralluogo alla formulazione delle offerte;
- determina, in violazione dei principi di proporzionalità e libera concorrenza, un significativo ostacolo per gli operatori economici, sotto il profilo organizzativo e finanziario, alla competizione per l’affidamento degli appalti pubblici, considerata peraltro la possibilità che gli operatori economici non ricevano l’invito o decidano comunque di non presentare offerta».