03 Luglio – ANAC. Con delibera n. 427/2018, l‘Autorità dichiara illegittima «la proroga dei contratti per la fornitura di beni e servizi in assenza dei presupposti che la giustifichino danno luogo ad affidamenti diretti in violazione dei principi generali dell’evidenza pubblica, per i quali va affermata la piena responsabilità della stazione appaltante». Tale procedura infatti va applicata «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati».