20 Giugno 2018 – ANAC. Ferma restando la discrezionalità della Stazione appaltante nella scelta della formula dell’attribuzione del punteggio al prezzo «la formula di proporzionalità inversa, spesso utilizzata dalle stazioni appaltanti per disincentivare ribassi eccessivi, persegue tale condivisibile finalità operando una riduzione drastica del differenziale di punteggio intercorrente tra l’offerta più alta e l’offerta più bassa finendo per alterare in modo poco trasparente il rapporto tra offerta tecnica e offerta economica stabilito dalla legge di gara, in contrasto con le indicazioni fornite dal legislatore nell’Allegato P al d.P.R. n. 207/2010 e attualmente dall’Autorità nelle Linee guida n. 2 del 21 settembre 2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa»..