19 Giugno 2018 – ANAC. Con una FAQ pubblicata sul sito ANAC, l’Autorità ritiene che “sulla base dell’art. 53, c. 23, della legge n. 388/2000 le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della Giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del d. lgs n. 29/1993, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto T.U.E.L. Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione”. Pertanto, “quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, co. 23, della l. 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista”.