09 Maggio 2018 – TAR. È illegittima la commissione di gara il cui presidente è anche responsabile dell’ufficio comunale, il quale ha redatto e sottoscritto il bando. Nel continuo stop and go dei giudici amministrativi sulla questione della incompatibilità tra e funzioni di Rup e quelle di membro della commissione di gara, questa volta ha la peggio la stazione appaltante che, con la sentenza n. 952/2018, si vede annullata dal Tar Calabria la procedura di gara, con conseguente obbligo di rinnovo a partire dalla nomina della commissione stessa.”