16 Marzo 2018. Anac ha inviato al MIT la proposta di adozione di decreto sulla qualificazione degli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
La novità di maggior rilievo è data dal riassetto delle categorie SOA e la ridefinizione dei valori delle relative classifiche, con l’introduzione di una nuova classifica per importi fino a 7,5 milioni.
Lo schema introduce il divieto di utilizzo dell’avvalimento dell’attestazione Soa, per ottenere la qualificazione: le imprese potranno utilizzare l’istituto previsto dall’articolo 89 del D.Lgs. n.50/2016 solo in relazione alla specifica gara.
Infine, per la dimostrazione dei lavori eseguiti viene ribadita l’importanza del certificato di esecuzione dei lavori, che sarà redatto dalle amministrazioni in base ad un modello definito dall’ANAC.
Infine, per le gare di importo inferiore a 150mila euro, gli operatori dovranno aver conseguito un importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare.