15 Marzo 2018 – ANAC. Con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018 sono state aggiornate le Linee guida n.1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”.
Tra le principali novità del testo aggiornato c’è la previsione di ammettere, come requisito partecipativo, in sede di offerta esclusivamente i servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni. In particolare, il paragrafo VI punto 1.1. precisa stabilisce che i criteri di valutazione delle offerte possono essere individuati tra gli altri : “a) professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe (..)”.
Nelle procedura per l’affidamento dei servizi esterni per la verifica dei progetti è, invece, ammesso come fatturato non solo quello derivante da servizi di verifica ma anche da servizi «di progettazione o di direzione lavori.
Relativamente al divieto del subappalto della relazione geologica viene esteso l’ambito soggettivo di partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione stabilendo, stabilendo che tale figura possa essere ricoperta anche da “ un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e con partiva Iva, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo (secondo l’ultima dichiarazione Iva)”.
Infine per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato ripristinato il tetto massimo del prezzo a 30 punti su 100, per l’offerta tecnica il restante 70%può essere rimodulato secondo alcuni parametri:”
1) Punteggio tra il 25% e 50% da attribuire alla «professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM tariffe»;
2) Punteggio tra il 25% e 50% da attribuire alle «caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico»;
3) Punteggio fino al 10% da attribuire alla «riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo» di svolgimento dell’incarico;
4) Punteggio fino al 5% da attribuire alle «prestazioni superiori ad alcuni o tutti i criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l’utilizzo di materiale rinnovabile, di cui all’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017, relativo alla determinazione dei punteggi premianti».