09 Marzo 2018 – TAR. Il procedimento del soccorso istruttorio viene regolato dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs .n. 50/2016 e si espleta entro il termine tassativo di 10 giorni dal rilevamento della carenza. Pertanto il «RUP non può gestire discrezionalmente il tempo del soccorso istruttorio ed una volta assegnato un termine – con carattere perentorio – se l’impresa escussa non adempie, è necessario procedere con la sua esclusione dalla gara». Operando diversamente si violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti.