26 febbraio 2018 – Anac. Con delibera n. 70 del 24/01/2018, Anac ha stabilito che nella gara in cui il criterio di aggiudicazione è dato dall’offerta economicamente più vantaggiosa deve ritenersi illegittima la richiesta di requisiti soggettivi nella offerta tecnica. Nella fattispecie le «revisioni contestate della lex specialis, relative ai criteri di valutazione dell’elemento qualità dell’offerta tecnica (struttura di impresa; organizzazione del personale; organizzazione tecnica) e relativi sub criteri, sembrano riferibili ai requisiti di partecipazione del concorrente piuttosto che ad elementi relativi alle caratteristiche migliorative dell’offerta tecnica sotto un profilo qualitativo della prestazione offerta».