19 gennaio 2018 – TAR. Viene escluso che il RUP sia da considerare incompatibile con le commissioni di gara con sentenza TAR Puglia n.24/2018. Il RUP, salvo che non coincida con il dirigente/responsabile del servizio, può prendere parte alla commissione se non ha svolto “alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
Il TAR Puglia inoltre mette in luce la necessità di dare concreta dimostrazione dell’incompatibilità, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara e di fornire “elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità”.