TAR. Sull’incompatibilità tra le funzioni di RUP e presidente della commissione di gara, la sentenza n. 10/2018 del Tar Umbria, valorizza l’obbligo a valutare con riferimento alla singola procedura di cui all’articolo 77, comma 4. La sentenza recepisce l’interpretazione meno restrittiva del Consiglio di Stato nel parere n. 1767/2016, condivisa dalle linee guida Anac secondo cui il ruolo di Rup è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario e presidente della commissione giudicatrice, ma «ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza».