TRGA. È legittima l’esclusione del concorrente che, nella gara telematica, non rispetti le modalità di invio dell’offerta previste dalla lex specialis. In particolare se, anziché produrre un «file.pdf caricato a sistema delle liste di lavorazioni e forniture, come specificato dalla lettera di invito, ha proceduto alla scansione del modulo contenente le predette liste, compilandolo e inviandolo alla stazione appaltante» non è possibile «fare ricorso al soccorso istruttorio in quanto l’irregolarità rilevata concerne le modalità di formulazione dell’offerta economica e va ad incidere sul contenuto dell’offerta stessa, sì da dover essere qualificata come non sanabile».
Consulta qui la sentenza del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa (TRGA) di Trento n.4 del 8/1/2018