CORTE DEI CONTI. È legittimo per il Comune concedere a terzi, in uso gratuito, alcuni immobili di sua proprietà soltanto laddove «risulti adeguatamente dimostrata la finalità pubblicistica e l’utilità sociale della decisione assunta». È però indispensabile che tale decisione «venga assunta ponderando tutti gli aspetti coinvolti, anche economici, al fine di evitare che, con la giustificazione di perseguire interessi pubblici, si finisca con il favorire interessi privati e, ove ciò non accada, è ipotizzabile un danno erariale».