CORTE DEI CONTI. La Stazione Unica Appaltante, per beneficiare dell’incentivi previsti dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 «dovrà essere qualificata come centrale di committenza, ovvero svolgere le attività definite dall’articolo 3, lett l) e m) del d.lgs. 50/2016 (attività di centralizzazione di committenza e, se del caso, attività di committenza ausiliarie.». Tali incentivi sono comunque da «includere nel tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici, posto che gli stessi si configurano, in maniera inequivocabile, come spese di funzionamento e, dunque, come spese correnti e di personale».