27 novembre 2017 – In seguito al d.lgs. 56/2017 (cd. Correttivo Appalti), la nuova formulazione dell’art. 77, comma 4 del d.lgs. 50/2016 prevede che “la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”.
Il Tar Veneto con la sentenza 973/2017 dello scorso 31 ottobre, evidenzia che – di conseguenza – è inutile l’impugnazione senza prova di incompatibilità, visto che per censurare una simile evenienza è necessario fornire la “prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara, non essendo al riguardo sufficiente la mera circostanza che la medesima persona sia anche direttore dell’ente che ha indetto la procedura d’appalto”.
Il giudice ha concluso che la censura non può essere accolta, non essendo stata offerta la concreta dimostrazione dell’incompatibilità, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate al RUP e alla Commissione di gara, e non essendo stata fornita nel caso di specie alcuna prova circa gli elementi concreti da cui scaturirebbe una eventuale situazione di incompatibilità, con riferimento al soggetto di cui si controverte, tra i compiti del RUP e quelli di presidente della Commissione di gara.
Qui la sentenza Tar veneto 973/2017